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PENALI PER ENERGIA REATTIVA

Dal 24/03/2023 al 30/06/2023
Dal prossimo 1 aprile entreranno in vigore i corrispettivi per energia reattiva in media e bassa tensione. In particolare, Arera, con la delibera 232/22 “Disposizioni in materia di regolazione tariffaria dell’energia reattiva sulle reti elettriche in media e in bassa tensione e relativa informazione ai clienti finali”, ha stabilito quanto segue:

a) ai clienti finali non domestici in MT si applicano corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati nelle fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva da parte dei clienti finali al medesimo livello di tensione eccedenti il 75% dell’energia attiva;
b) ai clienti finali non domestici in BT con potenza > a 16,5 kW si applicano corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati nelle fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva da parte dei clienti finali al medesimo livello di tensione eccedenti il 75% dell’energia attiva;
c) alle interconnessioni tra reti in MT, per prelievi di energia reattiva in fascia F1 e in fascia F2 eccedenti le soglie definite nella Tabella 5 del TIT e per immissioni di energia reattiva in fascia F3, si applicano i corrispettivi unitari applicati ai clienti finali in MT nelle medesime fasce;
d) alle interconnessioni tra reti in BT, per prelievi di energia reattiva in fascia F1 e in fascia F2 eccedenti le soglie definite nella Tabella 5 del TIT e per immissioni di energia reattiva in fascia F3, si applicano i corrispettivi unitari applicati ai clienti finali in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nelle medesime fasce.

Pertanto riveste ancora più importanza che si tenga sotto controllo con tempestività gli addebiti in fattura per decidere le misure necessarie.

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